La richiesta sarà evasa entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda compilata in tutti i campi obbligatori e solo dopo l'avvenuto pagamento dell'importo minimo vigente per diritti di ricerca e visura. In presenza di istanza irregolare o incompleta, il termine del procedimento comincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta/completa.
In presenza di soggetti controinteressati l'Ente, ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006, è tenuto a dare comunicazione della presente richiesta agli stessi i quali possono proporre motivata opposizione entro 10 giorni.
Nel caso in cui venga negato o differito l'accesso all'atto richiesto, il cittadino entro 30 giorni può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) oppure chiedere, nello stesso termine, al difensore civico regionale competente per ambito territoriale che sia riesaminata la suddetta determinazione ai sensi dell'articolo 25 comma 4 della Legge 241/90.