Descrizione
Il diritto di accesso agli atti documentale è il diritto di prendere visione o estrarre copia di documenti amministrativi da parte di soggetti, anche portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l’accesso, come disciplinato dal capo quinto della legge 7 agosto 1990 n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Come fare
Cosa serve
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
- SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE);
- pagamento tramite pagoPA dei diritti di segreteria;
- documentazione comprovante la legittimazione del soggetto richiedente:
- Proprietario o comproprietario: Nel caso di una società è necessario che siano indicate anche la denominazione della società e la qualifica di legale rappresentante oppure che venga allegata copia dell’atto di incarico della società.
- Incaricato/delegato del proprietario: Incarico/delega del proprietario con fotocopia carta d’identità dello stesso
- Confinante : Nel caso di una società è necessario che siano indicate anche la denominazione della società e la qualifica di legale rappresentante oppure che venga allegata copia dell’atto di incarico della società.
- Amministratore di condominio: Copia dell’atto di nomina e verbale dell’assemblea condominiale di autorizzazione
- C.T.U./perito incaricato dal tribunale: Nomina del tribunale
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
La richiesta sarà evasa entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda compilata in tutti i campi obbligatori e solo dopo l'avvenuto pagamento dell'importo minimo vigente per diritti di ricerca e visura. In presenza di istanza irregolare o incompleta, il termine del procedimento comincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta/completa.
In presenza di soggetti controinteressati l'Ente, ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006, è tenuto a dare comunicazione della presente richiesta agli stessi i quali possono proporre motivata opposizione entro 10 giorni.
Nel caso in cui venga negato o differito l'accesso all'atto richiesto, il cittadino entro 30 giorni può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) oppure chiedere, nello stesso termine, al difensore civico regionale competente per ambito territoriale che sia riesaminata la suddetta determinazione ai sensi dell'articolo 25 comma 4 della Legge 241/90.
Quanto costa
Accedi al servizio
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Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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