Descrizione
In base all’Art. 34 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. “quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’Ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla Legge 27.07.1978 n. 392, della parte di opera in difformità dal permesso di costruire, ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell’Agenzia del Territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale”.