Comune di Torri di Quartesolo
Provincia di Vicenza

Rappresentanti di lista

DESIGNAZIONE  DEI  RAPPRESENTANTI  DI  LISTA
 
I delegati delle liste dei candidati possono designare, presso ogni seggio elettorale, 2 (due) propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente.
Un delegato di lista può designare sè stesso quale rappresentante.
Le designazioni possono essere presentate entro il venerdì che precede l'elezione, ossia entro il 24 maggio 2019, alla segreteria del Comune che ne curerà la trasmissione ai Presidenti di seggio in occasione della consegna del materiale (scarica il modulo predisposto).
Le designazioni possono, altresì, essere presentate direttamente ai singoli Presidenti di seggio il sabato pomeriggio, 25 maggio 2019, durante le operazioni di autenticazione delle schede oppure anche la domenica mattina, 26 maggio 2019, prima che abbiano inizio le operazioni di voto, ossia prima delle ore 7:00 (scarica il modulo predisposto).

Si deve tener presente che:
  • la designazione è ammissibile solo se eseguita da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
  • il rappresentante di lista designato deve essere elettore del Comune (requisito verificabile anche attraverso il possesso della tessera elettorale);
  • il rappresentante di lista deve saper "leggere e scrivere";
  • la designazione deve essere  fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della Legge 53/1990 e secondo le modalità previste dall'art. 21 del D.P.R. 445/2000.
FACOLTA'  DEI  RAPPRESENTANTI  DI  LISTA

I rappresentanti di lista:
  1. hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali, sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
  2. possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
  3. possono apporre la loro firma:
  • sulle strisce di chiusura dell'urna contenente le schede votate;
  • nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
  • sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.
I rappresentanti di lista sono autorizzati a portare un bracciale o altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista che rappresentano. Tale bracciale o distintivo deve essere rimosso quando il rappresentante di lista si porti al di fuori del locale dove è situato il seggio elettorale.
I rappresentanti di lista - al pari dei componenti dei seggi - sono tenuti ad osservare limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o, al contrario, che abbiano votato.
I rappresentanti di lista possono anche trattenersi all'esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.
I rappresentanti di lista sono ammessi a votare presso la sezione di designazione, previa esibizione della tessera elettorale.
 
 
 

 
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